D. è vero che tra privati è sempre obbligtorio denunnciare la cessione e l’acquisto di armi? La legge non prevede una disciplina semplificata per questa materia?
R. in passato, presso taluni Commissariati o Questure, è stato sostenuto che la vendita tra privati non fosse soggetta ad alcuna denuncia sulla base del disposto dell’art. 4 del DL 1274/1956. Alcuni uffici di P.S. hanno fatto riferimento a questa norma e non hanno mai richiesto che una vendita tra privati fosse denunciata. Tuttavia, la maggioranza degli uffici di P.S. ha sempre ritenuto l’art. 4 del DL 1274/1956 non vincolante, e continua a richiedere la denuncia per le vendite tra privati. La stessa Corte di Cassazione, sostiene ormai da lungo tempo, che ogni mutamento soggettivo della titolarità di un’arma deve essere reso noto all’autorità di P.S. Il motivo è che l’autorità di P.S. deve consocere i soggetti detentori di armi ed esplosivi, e deve implicitamente sapere non solo a chi fanno riferimento le varie armi che sono state denunciate, ma anche le relativie variazioni di titolarità.