D. ha iniziato l’attività venatoria con armi a canna liscia e rigata, ma ho ancora dei dubbi su quante munizioni posso detenere. Quali sono i riferimenti normativi? Quante munizioni posso detenere al massimo?

R. in base alla legislazione vigente (N.B. cioè sulla base del regolamento di attuazione del TULPS) si possono detenere, previa deuncia all’autorità di P.S. competente (per territorio), 200 cartucce per pistola e 1500 cartucce per fucile. Si noti che quando parla dei limiti relativi alla detenzione di munizioni, il Reg. Att. del TULPS contiene l’inciso “…per fucile da caccia…”, definizione che però DEVE essere interpretata alla luce delle legislazione vigente. Infatti il Reg. Att. del TULPS risale al 1940 ma in quel periodo storico TUTTE le armi detenibili erano da caccia. Questo significa che le cartucce per fucile di cui parla la legge possono essere per armi a canna liscia o rigata e a palla singola o spezzata. Un disciplina peculiare è poi prevista per chi detiene UNICAMENTE munizioni per armi a canna liscia di tipo spezzato, che posson essere detenute SENZA obbligo di denuncia fino ad un massimo di 1000 pezzi.