D. abitando in aperta campagna, mi sono chiesto se posso sparare in aria per spaventare un ladro che penetri nella mia proprietà. Cosa dice la legge in proposito?
R. la legge (art. 703 c.p. e art. 57 TULPS) vieta di sparare negli abitati, nelle adiacenze degli abitati, nella pubblica via e verso un’abitazione. Il divieto sancito dall’art. 703c.p. (il cui contenuto è ripreso simmetricamente dall’art. 57 TUPLS) non è assoluto, ma deve essere parametrato al caso concreto. Infatti, anche se la norma è rubricata “divieto di esplosioni pericolose“, in realtà lo scopo della norma non tanto quello di impedire esplosioni, ma evitare incidenti. C’è dunque da vedere se, quando si spara, il proiettile possa causare incidenti oppure no. Premesso che l’idea di sparare in aria è estremamente stupida (perchè il proiettile ricade al suolo nello stesso punto dal quale è partito solo se la traiettoria è perfettamente perpendicolare, mentre negli altri casi cadrà più o meno distante dal tiratore), occorre verificare quella che è la traiettoria del proiettile. E’ fondamentale non sparare MAI alla cieca verso ombre o rumori, ed essere sempre certi della traiettoria del proiettile. Occorre ciòè accertarsi PREVENTIVAMENTE che il proiettile impatti contro qualcosa che ne arresti la traiettoria con sicurezza DOPO essere stato sparato. Quindi, tanto per fare un esempio banale, se un ladro entra nel vostro giardino (o comunque all’interno della proprietà) e volete farlo scappare, non potete colpirlo direttamente (perchè non c’è nessuna giustificazione, e nemmeno la legittima difesa potrebbe essere invocata in giudizio), ma potete farlo fuggire sparando in una direzione tale per cui ne il ladro, ne terzi estranei possono risultare colpiti. Conclusioni del tutto ANALOGHE si hanno se il ladro sta fuggendo con la refurtiva. Chi usa il fucile ad anima liscia sarà facilitato nel giustificare il fatto di avere sparato, avendo l’accortezza di sparare  il primo colpo con pallettoni di gomma, granulato plastico o pallini di piccole dimensioni.