D. sono andato in armeria per comprare cartucce per la mia carabina in calibro 30-06 Springfield ma ho avuto una brutta sorpresa. Io sono in possesso di PORTO di FUCILE ad uso CACCIA valido fino al 2017, e avendo deciso di NON andare a caccia, ma di sfruttarlo per il tiro sportivo al poligono, NON HO PAGATO I BOLLETTINI della tassa di concessione governativa che consentono l’uso venatorio. E qui parte tutta la vicenda perchè l’armiere NON mi ha venduto i colpi, mi ha detto che rischio anche se porto in giro l’arma in quanto il mio porto d’armi senza i bollettini non è efficace !! Con molta sorpresa, dopo aver letto direttamente sul libretto che esso è valido anche come tiro sportivo, mi è stato confermato dalla Questura territorialmente competente (via telefono) che NON POSSO ne portare le armi da casa al poligono, ne acquistare altre armi, ne acquistare munizioni, in quanto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, all’art. 8, stabilisce che: “Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate“. Chi ha ragione? Cosa devo fare? Sono diventato un criminale a mia insaputa?
R. il problema sorge perchè chi le ha risposto non conosce la normativa di riferimento. Si compie frequentemente l’errore di fare riferimento alla normativa tributaria (contenuta effettivamente nel D.P.R. 641/72), invece che a quella penale, che è poi quella che conta veramente. La disciplina di riferimento, in realtà, è la legge 895/1967 (detta legge per il controllo sulle armi), ed in particolare l’art.7. Questo articolo è stato poi modificato dalla successiva legge 497/1974. In sostanza, la norma dice che le pene per il porto abusivo di armi non si applicano ai casi di mancanza di validità della licenza di porto d’armi anche per uso caccia, a causa del mancato pagamento della tassa di concessione governativa. In altre parole, se lei va a caccia senza avere pagato la tassa di concessione governativa, le verrà contestata la caccia senza licenza e non il porto abustivo di armi. Analogamente, se durante un controllo lei risulta non aver pagato la tassa di concessione governativa, non le verrà contestata la detenzione abusiva di armi. Tenga poi presente, che la stessa Corte di Cassazione sostiene da sempre che il porto d’armi, dopo essere stato ottenuto, è valido a prescindere dalla finalità per la quale è stato emesso. Questo significa che se lei non paga la tassa di concessione governativa negli anni successivi a quello del rilascio, lei non potrà andare a caccia, ma potrà fare comunque tutto quello che il porto d’armi le consente di fare, e che può leggere dentro al libretto.