D. è vero che l’idoneità al maneggio delle armi si può autocertificare?
R. si, lo prevede la L.183/2011. Allo stato attuale, le PP.AA. o i gestori di SS.PP. sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni in possesso di altre PP.AA., oppure sono tenute ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’interessato. Detto in altri termini, una Questura non può chiedere ad un cittadino la produzione del certificato di idoneità al maneggio dopo che ha svolto il relativo esame, così come la Sezione del TSN non è obbligata a rilasciare il certificato di idoneità maneggio senza una specifica richiesta. Il cittadino può semplicemente autocertificare l’avvenuto superamento dell’esame. Ancora, il cittadino non è nemmeno obbligato a chiedere alla Sezione del TSN il rilascio del certificato. Lo può fare, ma non è obbligato a farlo. La Sezione del TSN, su richiesta della Questura competente per territorio, può confermare o meno che un dato cittadino ha sostenuto positivamente l’esame per il maneggio delle armi da fuoco.